2. LA LEGISLAZIONE

   

 

1. La Lex Scatinia (225 a.c. [149 a.c.])

Stuprum cum puero libero (punizione dell’adulto)

•Rap. tra adulti (punizione del passivo [mollis–impudicitia])

Sanzione: multa di 10.000 sesterzi (multa rogata)

 

2. L’editto De adtemptata pudicizia (200-190 a.c.)

Adsectari praetestatos (matresfamilias) tacite ac frequenter

Comites abducere

Appellare blanda voce

3. La Lex Iulia de adulteriis coercendiis (18 a.c.)

Puniva come crimen qualsiasi rapporto sessuale (stuprum) al di fuori del matrimonio e del concubinato. Pena prevista: relegatio in insulam (più sanzione patrimoniale). Lo stuprum cum puero è sempre punito dalla Scatinia.

 

4. La legislazione nel tardo-antico

Costituzione di Costanzo e Costante (4 dicembre 342)

Costituzione di Valentiniano e Teodosio (6 agosto 390)

Giustiniano

   
   
 

Cum vir nubit in feminam, femina viros proiectura quid cupiat? Ubi sexus perdidit locum, ubi scelus id est quod non proficit scire, ubi Venus mutatur in alteram formam, ubi amor quaeritur nec videtur, iubemus insurgere leges, armari iura gladio ultore, ut exquisitis poenis subdantur infames qui sunt vel qui futuri sunt rei (Cod. Theod. IX, 7, 3)

 

 
     
 

Non sopportiamo che la città di Roma, madre di tutte le virtù, sia più a lungo macchiata dalla contaminazione dell’effeminatezza maschile, e che quella forza agreste, che discende dai fondatori, mollemente infranta dal popolo, infligga biasimo ai secoli dei nostri fondatori e dei principi, O Orienzio, a noi carissimo e graditissimo. La tua lodabile esperienza farà dunque espiare tra le fiamme vendicatrici, alla presenza del popolo, come richiede l’immanità del crimine, tutti coloro che sono dediti all’infamia di condannare il corpo virile, trasformato in femmineo, a sopportare pratiche riservate all’altro sesso, che nulla hanno di diverso dalle donne (nihil discretum habent cum femminis), portati fuori – è vergogna dirlo – dai lupanari maschili, così che tutti capiscano che la dimora dell’animo virile deve essere sacrosanta a tutti, e che colui che ha turpemente perduto il suo sesso non potrà aspirare a quello altrui senza subire il supplizio estremo.

 

 
     
 

Colui che sfoga la sua infanda libidine con un uomo è punito gladio in forza della Lex Iulia (Istituzioni 4,18,4: anno 533)

 

Noi abbiamo ordinato al gloriosissimo prefetto della capitale di arrestare coloro che persistono nel compiere i predetti atti illeciti (cioè: autes tes physeos tanantia prattousi), anche dopo la nostra ammonizione, e di sottoporli ai supplizi estremi… (Novelle 77)

 

Noi dobbiamo tutti cessare da ogni abitudine e azione malvagia, in particolare coloro che sono stati contaminati dall’empio comportamento giustamente odioso a Dio: parliamo dello stupro degli uomini, al quale nefandamente si abbandonano uomini con uomini … (Novelle 141)

 

Proclamiamo che tutti coloro che sono consapevoli di aver commesso questo peccato, se non cessino di peccare (…) subiscano le pene più severe … (Novelle 141)