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1. La Lex Scatinia (225 a.c.
[149 a.c.])
•Stuprum cum puero libero
(punizione dell’adulto)
•Rap. tra adulti (punizione
del passivo [mollis–impudicitia])
Sanzione: multa di 10.000
sesterzi (multa rogata)
2. L’editto De
adtemptata pudicizia (200-190 a.c.)
•Adsectari
praetestatos (matresfamilias) tacite ac frequenter
•Comites abducere
•Appellare blanda voce
3. La
Lex Iulia de adulteriis coercendiis
(18 a.c.)
Puniva come crimen
qualsiasi rapporto sessuale (stuprum) al di fuori del matrimonio
e del concubinato. Pena prevista: relegatio in insulam (più
sanzione patrimoniale). Lo stuprum cum puero è sempre punito
dalla Scatinia.
4. La
legislazione nel tardo-antico
Costituzione di Costanzo e Costante (4 dicembre
342)
Costituzione di Valentiniano e Teodosio (6 agosto 390)
Giustiniano
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Cum vir nubit in feminam, femina
viros proiectura quid cupiat? Ubi sexus perdidit
locum, ubi scelus id est quod non proficit scire,
ubi Venus mutatur in alteram formam, ubi amor
quaeritur nec videtur, iubemus insurgere leges,
armari iura gladio ultore, ut exquisitis poenis
subdantur infames qui sunt vel qui futuri sunt rei (Cod.
Theod. IX, 7, 3)
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Non sopportiamo che la città di
Roma, madre di tutte le virtù, sia più a lungo
macchiata dalla contaminazione
dell’effeminatezza maschile, e che quella forza
agreste, che discende dai fondatori, mollemente
infranta dal popolo, infligga biasimo ai secoli
dei nostri fondatori e dei principi, O Orienzio,
a noi carissimo e graditissimo. La tua lodabile
esperienza farà dunque espiare tra le fiamme
vendicatrici, alla presenza del popolo, come
richiede l’immanità del crimine, tutti coloro
che sono dediti all’infamia di condannare il
corpo virile, trasformato in femmineo, a
sopportare pratiche riservate all’altro sesso,
che nulla hanno di diverso dalle donne (nihil
discretum habent cum femminis), portati
fuori – è vergogna dirlo – dai lupanari
maschili, così che tutti capiscano che la dimora
dell’animo virile deve essere sacrosanta a
tutti, e che colui che ha turpemente perduto il
suo sesso non potrà aspirare a quello altrui
senza subire il supplizio estremo.
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Colui che sfoga la sua infanda
libidine con un uomo è punito gladio in
forza della Lex Iulia (Istituzioni
4,18,4: anno 533)
Noi abbiamo ordinato al
gloriosissimo prefetto della capitale di
arrestare coloro che persistono nel compiere i
predetti atti illeciti (cioè: autes tes
physeos tanantia prattousi), anche dopo la
nostra ammonizione, e di sottoporli ai supplizi
estremi… (Novelle 77)
Noi dobbiamo tutti cessare da
ogni abitudine e azione malvagia, in particolare
coloro che sono stati contaminati dall’empio
comportamento giustamente odioso a Dio: parliamo
dello stupro degli uomini, al quale nefandamente
si abbandonano uomini con uomini … (Novelle
141)
Proclamiamo che tutti coloro che
sono consapevoli di aver commesso questo
peccato, se non cessino di peccare (…) subiscano
le pene più severe … (Novelle 141)
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